Contenuto principale

Messaggio di avviso

SPECIALE ELEZIONI 2024

Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature: curriculum vitae di ciascun candidato e certificato del casellario

La presente nota è stata estratta dal “Vademecum per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 e ballottaggi del 23 e 24 giugno 2024” Anci Aprile 2024 scaricabile al link Anci comunicare

L’articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019, come modificato dall’articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021 (c. 7), prescrive che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (26 maggio 2024), anche amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;

il relativo certificato del casellario giudiziale.

La Legge 25 marzo 1993, n. 81 all’art. 30 dispone:

  1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
  2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

Lo statuto del Comune di Porto Mantovano sancisce:

Sul sito del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Regione Lombardia, costituito presso la Corte d'Appello di Milano, sono pubblicate le informazioni e la modulistica relative agli obblighi previsti dall'art. 13 della legge 6 luglio 2012 n. 96, art. 7 legge 10 dicembre 1993 per coloro che intendono candidarsi alle elezioni comunali.

Il sito è raggiungibile al link COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Il Collegio nelle informazioni relativamente alle spese per la campagna elettorale riporta quanto previsto dalla normativa art. 13 L. 96/2012: SINDACO

DEPOSITO DEL CONSUNTIVO DELLE SPESE ELETTORALI DI PARTITI, MOVIMENTI, LISTE E GRUPPI DI CANDIDATI

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 comma 6 lett. c) della L. 96/2012 e dell’art. 12 comma 1 L. 515/1993 i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni devono depositare presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.