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Messaggio di avviso

DEPOSITO DEL CONSUNTIVO DELLE SPESE ELETTORALI DI PARTITI, MOVIMENTI, LISTE E GRUPPI DI CANDIDATI

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 comma 6 lett. c) della L. 96/2012 e dell’art. 12 comma 1 L. 515/1993 i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni devono depositare presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 L. 515/1993 copia del consuntivo va presentata all’Ufficio elettorale centrale che ne cura la pubblicità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 7 L. 96 del 2012 “In caso di mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000”.

Se ne deduce che nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti il mandato deposito del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni non è sanzionato.