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Cos'è

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente la nascita di un bambino se gli stessi sono coniugati tra loro.

Chi è abilitato a rendere la Dichiarazione

La  pdf dichiarazione di nascita (7 KB) può essere effettuata da uno dei due genitori.
Solo in caso di filiazione naturale (genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale) la dichiarazione deve essere resa personalmente da entrambi i genitori o dal solo genitore che intende riconoscere il neonato.
La denuncia può essere resa anche da un procuratore speciale dei genitori ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.

Dove effettuare la Denuncia di Nascita

La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta:

Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.

Documentazione da presentare

I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.

Informazioni sul Nome e Cognome

La legge italiana prevede quanto segue:

Non è possibile scegliere per il figlio lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi, oppure un cognome come nome. Il nome deve rispettare il sesso del nato, non può essere vergognoso o ridicolo. Il nome può essere composto al massimo da tre elementi, che costituiranno comunque tutti parte integrante del nome, cioè varranno come primo nome. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con possibilità di estensione alle lettere J, K, X, Y, W.
Al figlio di genitori stranieri si applica la normativa di cui agli articoli 24 e 35 della Legge 218/1995. L'attribuzione del cognome e del nome al neonato è regolata dalla legge dello stato di appartenenza.

Iscrizione del neonato all'Anagrafe

Il regolamento anagrafico prevede che l'Ufficio di Stato Civile trasmetta la comunicazione della nascita del bambino entro tre giorni dalla denuncia, all'Anagrafe del Comune di residenza della madre.
L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà nei tre giorni successivi a registrare il bambino nello stato di famiglia della madre, senza bisogno di alcuna formalità da parte degli interessati.
I genitori stranieri debbono provvedere a registrare il neonato rivolgendosi all'Autorità consolare dello stato di appartenenza.Tale autorità rilascerà documentazione che certifica l’attribuzione di quella cittadinanza al fine di poterla registrare in anagrafe. I genitori dovranno inoltre richiedere per il neonato il permesso di soggiorno in Questura.

La Certificazione relativa alla Nascita

E' possibile acquisire dall'Ufficio di Stato Civile che ha registrato la nascita:

Le certificazioni di Stato Civile sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Normativa di riferimento

Contatti

Tel. 0376/ 38 90 26; 389028, 389023

Si riceve su appuntamento.

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