Concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, per residenza o a seguito di adozione (Decreto Ministeriale o Decreto del Presidente della Repubblica)
Dove presentare la domanda
Prefettura della Provincia del luogo di residenza dell’istante Ufficio cittadinanze
Può presentare la richiesta:
- a) il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni in Italia, oppure dopo 3 anni se residente all’estero, se al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana non sia intervenuto il divorzio o se non vi sia separazione personale dei coniugi
- b) il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica, e vi risiede legalmente da almeno tre anni
c) il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo cinque anni di residenza successivi all'adozione
d) una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia
e) il cittadino dell'Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia
f) il cittadino extracomunitario, dopo dieci anni di residenza in Italia
A seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale o del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza, l’interessato dovrà prestare giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato avanti all’ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.
L’istante diventerà cittadino italiano il giorno successivo alla presentazione del giuramento.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 05.02.1992, n. 91;
DPR 12.10.1993, n. 572;