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Cos'è

Il giudice popolare è il cittadino, iscritto in un apposito elenco dei Giudici Popolari, che viene chiamato nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise d'Appello per affiancare i giudici assistendoli nelle udienze e partecipando alle decisioni contenute nelle sentenze. I giudici popolari che vengono convocati dal Tribunale sono obbligati a presentarsi, se non in presenza di motivi che devono essere giustificati e comunicati al Presidente del Tribunale entro il termine della convocazione.

Documentazione necessaria

1) Domanda scritta e firmata dal richiedente 
2) Fotocopia del documento di identità del richiedente.

Requisiti

Il richiedente deve essere la persona interessata, e cioè quella che intende iscriversi negli elenchi.
La domanda può essere presentata anche da una persona diversa dall'interessato.

Requisiti per l'iscrizione:
- avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici; 
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni; 
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise; 
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise d'appello;

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Costi per l'utente

nessuno

Come si avvia e si conclude il procedimento / tempi

Il procedimento si avvia su richiesta dell'interessato e si conclude con l'affissione all'Albo Pretorio degli elenchi. L'iscrizione è valida fino al compimento di 66 anni d'età del richiedente. Il provvedimento è adottato da apposita Commissione del Tribunale di Mantova
Tempi: 1) Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi, entro il successivo mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte di Assise d'appello;
2) Entro il 30 agosto, la Commissione Comunale, composta dal Sindaco o da un suo delegato, e da 2 Consiglieri Comunali, provvede alla formazione dei due elenchi;
3) Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla Cancelleria della Corte di Assise;
4) Dal 15 settembre al 30 ottobre l’apposita Commissione Mandamentale istituita presso la Corte d’Assise provvede alla revisione di sua competenza;
5) Entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla suddetta Commissione Mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
6) Entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte di Assise; 
7) Ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte di Assise.

Riferimenti normativi

Legge 10/04/1951, n. 287

Note

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte di Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte di Assise d'appello.

Servizio comunale di riferimento

Servizi demografici - ufficio elettorale