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Messaggio di avviso

La richiesta della verifica della dimora abituale può, in seguito a ripetuti accertamenti, concludersi con la cancellazione anagrafica per irreperibilità.

Si definisce irreperibile una persona che si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo senza dare notizia del suo trasferimento in altro Comune o all'Estero e della quale non sia possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici, anche d'ufficio.

La segnalazione di tali situazioni può essere fatta da qualunque persona ne sia a conoscenza.

La segnalazione non avrà effetti immediati, ma darà modo all'Ufficio Anagrafe di valutare la situazione ed effettuare gli accertamenti previsti dalla normativa anagrafica (D.P.R. 233/1989) e decidere gli atti da adottare.

In particolare saranno predisposti gli accertamenti che saranno opportunamente intervallati e ripetuti nel tempo per un periodo di un anno.

Alla fine del procedimento l'Ufficiale d'Anagrafe procede alla cancellazione per irreperibilità.

Normativa di riferimento

Art.11 D.P.R. 30 Maggio1989 n.223