Contenuto principale

Messaggio di avviso

La legge 20 maggio 2016, n. 76, istituisce l'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che la costituiscono mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.

Informazioni

Al fine di costituire un'unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta. Pertanto per la costituzione dell'unione civile è possibile rivolgersi all’ Ufficio dello Stato Civile sia del comune di residenza sia di qualsiasi altro comune prescelto.

Requisiti richiesti

• maggiore età
• stesso sesso
• stato libero, ovvero celibe/nubile, divorziato/divorziata, vedovo/vedova
• assenza di interdizione per infermità di mente
• assenza di impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione
• assenza di condanna definitiva per omicidio consumato, o tentato, nei confronti di chi sia coniugato o unito con l'altra parte.

Documenti da presentare

• documento di identità delle parti (in fotocopia)
• in caso di cittadini non italiani, il Nulla Osta alla celebrazione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata del proprio Paese d’origine

Richiesta e costituzione dell'unione civile

L'ufficiale di stato civile redige processo verbale della richiesta. Da tale data l’ufficiale dello stato civile ha trenta giorni di tempo per effettuare accertamenti e verifiche relative all’insussistenza di impedimenti.
Decorso tale periodo le parti possono presentarsi davanti all’ufficiale dello stato civile per rendere personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile e confermano l'assenza delle cause impeditive.
Qualora gli accertamenti fossero completati prima dei 30 giorni, previa comunicazioni alle parti dell’ufficiale dello stato civile, la costituzione potrà avvenire prima del termine suddetto.
Qualora invece dovessero emergere impedimenti, l’ufficiale dello stato civile lo comunica alle parti e non procede alla costituzione.
Le parti hanno un termine di 180 giorni, dallo scadere dei 30 giorni previsti per l’accertamento o dal termine delle verifiche, per procedere alla costituzione dell’unione.
Le parti nell’atto di costituzione dell’unione possono dichiarare di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni (in quanto il regime ordinario è quello della comunione dei beni) e possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione. La parte può dichiarare di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune. Dall'unione civile deriva l'obbligo all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Normativa di riferimento

Legge 20 maggio 2016 n. 76 e successive modifiche

Contatti

Ufficio di stato civile Dott.ssa Claudia Debattisti 0376/389023