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L’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:

L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che in comune:

Come avviare la procedura

Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti. Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.

Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma

Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso. Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e mancata conferma dell’accordo.

Documenti da presentare

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, da versare in contanti all’atto della firma dell’accordo.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo. Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace