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Messaggio di avviso

Che cos'è

L'istituto è stato introdotto dal D.lgs. n. 30/2007 e regola il diritto dei cittadini comunitari e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri dell'Unione Europea.

Attestazione di Soggiorno non permanente (attestazione di iscrizione anagrafica)

I cittadini dell’Unione Europea iscritti all’Anagrafe da meno di 5 anni, che sono in possesso dei requisiti di soggiorno richiesti dal D.Lgs. n. 30/2007, possono chiedere il rilascio di un’attestazione di iscrizione anagrafica, presentando apposita pdf richiesta di attestazione di soggiorno non permanente (20 KB)
L’attestazione è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento all’obbligo di iscriversi all’Anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell'Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a 3 mesi.
L'attestazione può essere richiesta contestualmente all’apertura della pratica di iscrizione anagrafica.
Sulla richiesta deve essere applicata una marca da bollo di Euro 16,00.
Inoltre il richiedente deve presentare un’ulteriore marca da bollo del medesimo importo che sarà applicata all’attestazione.
L'ufficio Servizi Demografici rilascia, a conclusione positiva del procedimento, un attestato di regolare soggiorno in Italia, privo di scadenza.
L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda.

Documenti da presentare

- documento di identità in corso di validità
- documentazione inerente i motivi del soggiorno
- eventuale precedente permesso di soggiorno in originale, anche se scaduto

In caso di lavoratori autonomi

- documento di identità (passaporto o documento equivalente del proprio paese);
- codice fiscale;
- attestazioni prescritte per esercitare attività lavorativa (es. iscrizione C.C.I.A.A., autorizzazione comunale al commercio in area pubblica, contratto a progetto, ecc.);
- certificazione di iscrizione al corso e durata dello stesso (solo per gli studenti);
- polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo;
- documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche. Questo requisito può essere autodichiarato, in tal caso l'autocertificazione deve indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare verifiche (es.: n. c/c postale o bancario e importo).

Attestato di regolarità del soggiorno a familiari

Per familiari si intendono:
- il coniuge;
- i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

Attestazione di Soggiorno permanente

I cittadini dell’Unione europea che hanno soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisiscono il diritto di soggiorno permanente. La relativa attestazione di diritto permanente di soggiorno viene rilasciata dall’Anagrafe del Comune di residenza.

L’attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta con  pdf Domanda di rilascio attestazione di soggiorno permanente (27 KB)

Sulla richiesta deve essere applicata una marca da bollo di Euro 14,62. Inoltre il richiedente deve presentare un’ulteriore marca da bollo da € 14,62 che sarà applicata all’attestazione. L'ufficio Servizi Demografici rilascia, a conclusione positiva del procedimento, un attestato di regolare soggiorno permanente in Italia, privo di scadenza. L’attestazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda ed è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di Euro 14,62.
Documenti da presentare:

- documento di identità in corso di validità
- documentazione inerente i motivi del soggiorno (per chi è iscritto da data antecedente al 11 aprile 2007)
- eventuale precedente permesso di soggiorno in originale, anche se scaduto

Normativa di riferimento

D.Lgs 30/2007
Direttiva Unione Europea 2004/38/CE

Dove andare

Servizi Demografici - Strada Cisa, 112 46047 Porto Mantovano
tel. 0376/389030  PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.