Contenuto principale

Messaggio di avviso

L'assegno di maternità (incumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale) spetta purché residenti in Italia:

  • alle cittadine italiane (dal 2 luglio 1999) circ. 179/1999 ;
  • alle cittadine comunitarie (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000 ;
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno * (dal 1° luglio 2000) msg. 482/2000
  • alle cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo * (circ.35/2010).
  • alle cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione o Italiano, della durata di cinque anni (circ.35/2010)
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (circ.35/2010).

 Il  pdf modulo maternità (41 KB) deve essere presentato al Comune di residenza entro 6 mesi dalla data del parto.

L’assegno da richiedere al Comune, viene pagato direttamente dall’Inps e spetta alle donne non occupate (nonché a quelle occupate purché non aventi diritto a trattamenti economici di maternità ovvero, per la quota differenziale, a trattamenti di importo inferiore a quello dell’assegno).