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Messaggio di avviso

Normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi

La normativa è contenuta nei seguenti articoli:
• nell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
• nell’articolo 6 della stessa legge n. 136/2010 in tema di sanzioni;
• nell’articolo 6 del suddetto decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010 che contiene la disciplina transitoria e alcune norme interpretative e di attuazione del predetto articolo 3.

Ratio della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni:
• anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica;
• rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.
La tracciabilità non è dunque uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, bensì un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni delle mafie nell’economia legale.

Atti emanati dall’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Le prime indicazioni operative su tale disciplina sono state fornite dall’Autorità nelle Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale è stata aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017. Tutti gli atti sono disponibili sul sito www.anticorruzione.it.

Adempimenti principali previsti dalla normativa in tema di tracciabilità

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti principali:
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

Codice CIG

Il codice CIG (codice identificativo di gara) è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC con tre funzioni principali:
• una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti;
• una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici;
• una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

Come si acquisisce il codice CIG

Il CIG è richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara ed è perfezionato entro il termine massimo di novanta giorni dalla sua acquisizione , con le modalità fissate, da ultimo, nella Delibera ANAC. n. 1 dell’11 gennaio 2017. Il responsabile del procedimento, accreditato tramite il portale dell’Autorità all'indirizzo www.anticorruzione.it, effettua la registrazione attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area “Servizi” del sito dell'Autorità. Il SIMOG attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato “Numero gara” e, a ciascun lotto della gara, il codice identificativo CIG. I CIG si intendono definitivamente acquisiti soltanto al perfezionamento degli stessi e pertanto la validità dei medesimi è condizionata all’avvenuto perfezionamento che ne sancisce la regolarità.

Per eventuali informazioni
Ufficio Economato: Rag. Bosi Livio – tel. 0376389087
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.