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Messaggio di avviso

Covid-19. Il nuovo decreto introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cessazione 31 marzo 2022).

Il provvedimento stabilisce, fra l'altro:

  1. obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 sui mezzi di trasporto, per l'accesso a funivie, per gli spettacoli aperti al pubblico che si tengono in luoghi chiusi. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
  2. fine del sistema delle zone colorate;
  3. capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile
  4. protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

  • graduale superamento del green pass;
  • eliminazione delle quarantene precauzionali.

Le misure per la scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Isolamento Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Dal 1° aprile non sarà richiesto il green pass (né base né rafforzato) per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all’aperto così come per le attività sportive, sempre all’aperto.

Niente green pass per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei. Oltre che per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove però continuerà a essere obbligatoria la mascherina Ffp2).

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea) e per «la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto» ossia per accedere allo stadio. Obbligo di green pass base anche per accedere a mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Il super green pass resterà obbligatorio, fino al 30 aprilesolo al chiuso, per: ristoranti, centri benessere, sale gioco, discoteche, cinema, teatri, sale concerto, piscine, palestre, congressi, convegni nonché «feste comunque denominate» e «feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose» (battesimi, comunioni, matrimoni).