Contenuto principale

Messaggio di avviso

Le nuove misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria

A partire dall’8 gennaio è in vigore il  d.l. 7/1/2022 N. 1

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. L’obbligo sussiste fino al 15 di giugno. Chi alla data del 1° febbraio non ha iniziato il ciclo vaccinale primario, o non ha completato il "ciclo vaccinale primario" o non ha fatto "la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi" sarà assoggettato a sanzione amministrativa di 100 euro una tantum. Il decreto stabilisce anche come i destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl "l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità". 

 

GREEN PASS RAFFORZATO PER I LAVORATORI OVER 50

Dal 15 febbraio i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale devono avere il Green pass rafforzato. Dopo 5 giorni di assenza il lavoratore viene considerato in assenza ingiustificata. Conserva il posto di lavoro e non ha sanzioni disciplinari, ma vengono sospesi retribuzione e ogni altro emolumento fino a quando il lavoratore non si dota del Super Green pass. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto sarà assogettato ad una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo le rispettive normative di settore. Per i datori di lavoro che violano l’obbligo di controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.

Sull’obbligo vaccinale insistono tre tipi di sanzione: la prima è quella prevista per gli over 50 enni di 100 euro, una tantum, che scatta per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni del siero anti Covid, pur essendo obbligati; la seconda è la sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l'obbligato al vaccino è un lavoratore; è prevista poi la sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro se l'obbligato al vaccino viene trovato sul luogo di lavoro senza Green Pass rafforzato (ovvero a seguito di vaccinazione o dopo accertata guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno introdotto il Green Pass rafforzato per accedere a determinati servizi e attività, come ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi, musei e mostre. In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall'età) può incorrere in una sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza Super Green Pass nei luoghi in cui è necessario.

SOSPENSIONE LAVORATORI 

Tutte le imprese, trascorsi 5 giorni di assenza ingiustificata, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid. La sostituzione sarà di 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITÀ

Dal 1° febbraio, l'obbligo vaccinale è esteso al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). È previsto, inoltre, che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell'obbligo. L'inosservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell'attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro. 

Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, l'obbligo di possedere ed esibire il green pass che attesti o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.

DOVE SERVE IL SUPER GREEN PASS

Dal 10 gennaio è in vigore anche l'obbligo di super Green pass per i trasporti locali (su bus e metro obbligo di indossare anche la mascherina Ffp2), gli spettacoli, i bar e per altre attività sociali. Resterà attivo fino al 31 marzo, data di fine dello stato di emergenza.

L’obbligo di Green Pass base è esteso a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona oltre che a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Per quanto riguarda il lavoro, il Ministero per la Pubblica amministrazione e quello per il Lavoro hanno adottato una circolare volta a promuovere e favorire il ricorso al lavoro agile.

Cambiano poi le regole per la gestione dei casi di positività nelle classi scolastiche. Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test deve essere ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (o che sono guariti da più di 120 giorni) e che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.